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Statuto



STATUTO della "FONDAZIONE ANIA PER LA SICUREZZA STRADALE"


con sede in Roma, via del Corso, 63

Art. 1. - Costituzione

Su iniziativa dell’ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, di seguito denominato Fondatore, è costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE ANIA PER LA SICUREZZA STRADALE" con sede in Roma, via Borgognona, n. 47.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.


Art. 2. - Scopi

La Fondazione intende svolgere un'efficace attività di prevenzione dai rischi del traffico promuovendo, inoltre, l'educazione ad una corretta circolazione stradale.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

a)  stipulare ogni atto o contratto, che sia considerato opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b)  amministrare e gestire i beni di cui abbia disponibilità a qualsiasi titolo;
c) partecipare a qualsiasi soggetto terzo la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi coerenti con quelli della Fondazione medesima;
d) promuovere e organizzare tutte le iniziative idonee a favorire la divulgazione dei propri scopi statutari;
e)stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte della propria attività;
f) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione delle proprie attività, anche con riferimento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere, con qualsiasi mezzo di diffusione;
g) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità istituzionali.



Art. 3. - Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari della Fondazione e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è composto:

-dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, da beni mobili e immobili o altre utilità e contributi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore; dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo;
-dalle elargizioni di qualsiasi altro soggetto terzo, pubblico o privato;
-dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima.



Art. 4. - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;
- il Consiglio d’indirizzo;
- il Comitato esecutivo;
- il Collegio dei Revisori



Art. 5. - Presidente della Fondazione

Il Presidente è nominato dal Fondatore ed ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed agisce avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, adempiendo a tutte le formalità necessarie.
In particolare, il Presidente, coadiuvato dal Segretario generale, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
Egli verifica l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora se ne ravvisi la necessità, sottoponendo le eventuali modifiche all’approvazione del Consiglio d’indirizzo. In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente.


Art. 6. - Consiglio d’indirizzo

Il Consiglio d’indirizzo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di quattro fino ad un massimo di dieci membri, scelti e designati dal Fondatore in rappresentanza dell’Ania e delle imprese sue socie che esercitano il ramo assicurativo per la r.c. autoveicoli.
I componenti il Consiglio d’indirizzo restano in carica due esercizi e possono essere rinominati.

Il Consiglio d’indirizzo:

•  indica le linee strategiche dell’attività della Fondazione;
•  nomina il Vice Presidente, i membri del Collegio dei Revisori ed i membri dell’Advisory board;
•  su proposta del Presidente, nomina il Segretario generale;
•  verifica i risultati complessivi risultanti dalla gestione della Fondazione ed approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
•  su proposta del Presidente, delibera eventuali modifiche statutarie;
• delibera in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.


La partecipazione al Consiglio d’indirizzo è fornita a titolo gratuito.


Art. 7. - Riunioni e delibere del Consiglio d’indirizzo

Il Consiglio d’indirizzo è convocato dal Presidente almeno due volte l’anno o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Le riunioni possono tenersi anche tramite l’utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza, direttamente o per delega, della metà dei suoi componenti e le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto.
Le delibere concernenti l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente sono validamente adottate con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. Delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede e dal Segretario Generale.


Art. 8. - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d’indirizzo approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Segretario Generale. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dagli articoli 2423 bis e seguenti del Codice Civile, ove compatibili.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.


Art. 9. - Comitato esecutivo

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario generale della Fondazione. Esso sovrintende all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed adotta ogni provvedimento necessario al raggiungimento dei suoi scopi.

In particolare, esso:

•  iindividua gli obiettivi ed i programmi della Fondazione;
•  predispone le linee generali dell'attività, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3;


Il Comitato esecutivo può nominare un comitato tecnico composto da soggetti aventi specifiche competenze nelle materie attinenti gli scopi della Fondazione.


Art. 10. - Segretario Generale

Il Segretario generale è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio d’indirizzo che all’atto della nomina ne determina la natura e la qualifica del rapporto e ne stabilisce il compenso.
Il Segretario generale partecipa alle riunioni del Consiglio d’indirizzo senza diritto di voto. Egli provvede all'amministrazione ordinaria ed in genere alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani e dei progetti deliberati. Il Segretario risponde al Presidente del proprio operato e di quello dei propri assistenti.


Art. 11. - Advisory board

L’Advisory board è presieduto dal Presidente ed è composto da un minimo di nove fino ad un massimo di venti membri eletti dal Consiglio d’indirizzo tra personalità eminenti e riconosciute della Società civile.

Esso svolge una funzione consultiva in merito:

•  alla definizione delle linee strategiche della Fondazione;
•  all’individuazione dei settori di intervento e sviluppo dell’attività della Fondazione;
•  ad ogni altra questione per la quale il Presidente o il Consiglio d’indirizzo ne richiedano espressamente il parere.


Esso si riunisce almeno una volta l’anno su iniziativa del Presidente, senza particolari vincoli di forma per la sua convocazione e per la validità delle sedute.

La partecipazione all’Advisory board è prestata a titolo gratuito.


Art. 12. - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, iscritto nel registro dei Revisori Contabili.
Il Collegio dei Revisori dei Conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio d’indirizzo. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica due esercizi e possono essere riconfermati.


Art. 13. - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti.


Art. 14. - Norma transitoria


Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.
 








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